Il Bluto e Il Basso S.n.c.Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 i dati personali in nostro possesso vengono raccolti direttamente dall'interessato e vengono archiviati e trattati elettronicamente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei dati avviene in conformità con le leggi vigenti e l'utilizzo è relativo allo svolgimento della nostra attività e la gestione di crediti, debiti e rapporti di lavoro. L'interessato gode dei diritti elencati all'art. 13 della legge 675/96.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati raccolti è
la Società IL BLUTO E IL BASSO S.N.C. con sede in Via Ossi 42, Forlì,
Legale Rappresentante Sig. Gabriele Gamberi.
Art. 8 - Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti
che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali
ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o
del responsabile.
Art. 9 - Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per
le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi
gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive
o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita'
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11 - Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu'
operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente,
e in forma specifica e documentata per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
10.
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica
e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e),
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4,
lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il
trattamento;la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui
ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita'
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive
finalita' inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei
pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonche' la tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui
alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi
6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilita' dei dati e risarcimento del danno
Art. 15 - Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalita' di cui al medesimo comma
2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la
loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento per
finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo
39, comma 1.
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilita' di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano puo'
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali
volto a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che
la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato
o sulla base di adeguate garanzie individuate
dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 - Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali
da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano
sotto la loro diretta autorita'.
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita'
che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita'
e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico
e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere
o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonche' tra
societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono
stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si
applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma
1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro
il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o
di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 22 - Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad
adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo
se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango
pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2
Art. 23 - Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante,
trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della
salute dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo
o la collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento
puo' avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E'
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686
del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25 - Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione
di giornalista
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il
trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in
particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite
previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal
presente comma, il trattamento svolto in conformita' del codice di
cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato anche senza
l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo
al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente
articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista,
che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice,
ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio
e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva
dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24.
Art. 26 - Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono
soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non
si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando
siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi
di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano
violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono
ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28 - Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora
sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla
data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela
delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli
22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le
misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per
i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo' essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6
e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento
di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalita'.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata
ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione
del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione
puo' essere effettuata con un unico atto unitamente a
quella prevista dall'articolo 7.
Art. 29 - Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il
ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita'
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo'
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie
o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e' comunicato
senza ritardo alle parti interessate, a cura
dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati
ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma
4 ed e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al
comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di
cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e),
e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del
provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente
il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
Art. 30 - Istituzione del garante
1.E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parita'. I membri sono
scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti
di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per piu' di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici
o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione
non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella
spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate,
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3,
in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Art. 31 - Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base
delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge
o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire
a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la
materia e delle relative finalita', nonche' delle misure di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne
il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso
puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e
verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo,
e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il
termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove
opportune intese con le province ed eventualmente con
altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione
del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo,
puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte
alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine
del giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di
personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra
il Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione
e l'editoria.
Art. 32 - Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del controllo
del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, puo' disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni
e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo
sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalita' di svolgimento sono individuate con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal
Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come
sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificita' della verifica, il
membro designato puo' farsi assistere da personale specializzato che
e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e
dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
Art. 33 - Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni
effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni
di provenienza. Il relativo contingente e' determinato, in misura
non superiore a quarantacinque unita', su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e'
soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere
conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi'
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al
Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali
da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonche' le norme volte a precisare le modalita' per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonche' della notificazione
di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro
idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; decorso tale termine il regolamento puo'
comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo'
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica
e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita',
ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e
ad operazioni di trattamento.
Art. 34 - Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da
tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione
prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione sino
ad un anno.
Art. 35 - Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine
di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine
di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di
cui all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione
e' da uno a tre anni.
Art. 36 - Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto
deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la
reclusione fino ad un anno.
Art. 37 - Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o
dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
Art. 38 - Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa
la pubblicazione della sentenza.
Art. 39 - Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e
32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma
2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
Art. 40 - Comunicazioni al garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione
a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23
dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41 - Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e
29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale
data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di
entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni
successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli
7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di
tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera
tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma
1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma
3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza
delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei
ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42 - Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, e' sostituito
dal seguente: "Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene
rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,
o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' procedente ne
da' notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,
la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se
cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita',
dandone informazione al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che
lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile"
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e' sostituito dal seguente: "1. E' istituita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorita'"
ai fini del presente decreto; tale Autorita' opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e' sostituito dal seguente: " 1. Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', l'istituzione
del ruolo del personale, il relativo trattamento
giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali
il regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi
gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come
determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti
per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali"
Art. 43 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile
1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo
8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni,
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
nonche' le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi
ed agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed
informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della
legge 1. aprile 1981, n. 121.
Art. 44 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il
1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni,
l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri
e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio
1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti
di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.